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La Cassa de depositi e prestiti, oltre all'anticipazione di cui nell'art. 58, lettera c), della legge 3l marzo 1904, n. 140, e' autorizzata ad anticipare al Ministero di agricoltura, industria e commercio i maggiori fondi occorrenti per completare le opere di riparazione dei danni causati dalla frana nel comune di Campomaggiore fino alla concorrenza di una somma corrispondente ad una annualita' di L. 27,000, comprendente ammortamento ed interessi al saggio stabilito per i mutui con la Cassa predetta, da inscriversi per 25 anni nel bilancio passivo del Ministero stesso, e da pagarsi non piu' tardi del mese di dicembre di ciascun anno.
Testo in vigore dal 31 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
