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[1]Le economie che eventualmente si potessero verificare sullo stanziamento annuo di L. 300,000 per l'esercizio delle stazioni radio-telegrafiche delle colonie del Benadir e dell'Eritrea, saranno conservate nei relativi conti consuntivi per ulteriori acquisti di materiali occorrenti alle stazioni medesime.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 23 giugno 1910.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Tedesco - Leonardi-Cattolica - Di San Giuliano - Ciuffelli.
[6]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 30 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
