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[1]Approvata la legge per l'assestamento del bilancio dell'esercizio 1906-907, saranno apportate le seguenti diminuzioni ai sotto indicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo:
[2]Cap. n. 92: «Indennita' agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri d'ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto (Spesa obbligatoria)», L. 80,000.
[3]Cap. n. 138: «Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito e sullo zucchero impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool delle profumerie e di altri prodotti alcoolici esportati; sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Spesa obbligatoria)», lire 764,837.32.
[4]Tali somme saranno portate in aumento al capitolo n. 125: «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio 1906-907.
[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[6]Data a Roma, addi' 6 giugno 1907.
[7]VITTORIO EMANUELE.
[8]Carcano.
[9]Visto, il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 13 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
