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[1]Costruito il palazzo e collaudato, ne sara' stabilito il valore d'inventario. Questo sara' rappresentato dal complesso delle somme occorse per la sua costruzione, piu' gli interessi sulle somme medesime allo stesso tasso dell'attuale rendita consolidata italiana 3.75 per cento, maturati dal giorno del versamento delle somme a quello della consegna effettuata del palazzo all'Amministrazione delle Casse postali.
[2]Il valore del palazzo, come sopra determinato, sara' dalla Cassa depositi e prestiti compreso fra le attivita' del fondo di riserva delle Casse postali di risparmio ed al palazzo medesimo sara' attribuito un reddito calcolato in base al saggio medio annuale dei frutti prodotti dai capitali dei depositi del risparmio postale, amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti, il quale reddito costituira' un'entrata ordinaria annuale del fondo di riserva.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 2 febbraio 1911.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Luzzatti - Tedesco - Ciuffelli.
[7]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1911 al 16 dicembre 2009
