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[1]Nella parte ordinaria del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi e con imputazione alle spese di amministrazione delle Casse postali di risparmio verra' stanziata la somma preveduta necessaria alle spese di manutenzione, riparazione e simili, dell'edificio da costruirsi.
[2]La suddetta somma sara' dalla Cassa depositi e prestiti versata al bilancio d'entrata dello Stato insieme con quella per le spese generali di amministrazione delle Casse postali di risparmio.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1911 al 16 dicembre 2009
