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Sara' stanziata ogni anno nella parte straordinaria (partite di giro) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, e per conseguenza nella parte corrispondente dello stato di previsione dell'entrata, a partire dall'esercizio finanziario 1910-911, ed entro i limiti indicati dall'art. 1, la somma preveduta necessaria alla costruzione dell'edificio secondo un piano di esecuzione dei lavori preparato dal Ministero delle poste e dei telegrafi.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1911 al 16 dicembre 2009
