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[1]La disposizione del secondo comma del precedente art. 3 e' estesa all'esecuzione delle opere di difesa previste dalle leggi 14 luglio 1907, n. 496, 5 luglio 1908, n. 361 e 30 giugno 1909, n. 404.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 10 luglio 1910.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Tedesco - Spingardi.
[6]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 14 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
