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Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a costruire case popolari da assegnare esclusivamente alle famiglie che ancora sono alloggiate in baracche nei Comuni colpiti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 15 gennaio 1915 fino al limite di spesa di lire due miliardi. Le baracche che sono rese libere devono immediatamente essere demolite a cura del Genio civile nell'atto del trasferimento degli occupanti nei nuovi alloggi.

Testo in vigore dal 23 agosto 1949 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1949-07-29;531~art5 · fonte del testo

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