Art. 11 — Fondo nazionale

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Presso il Ministero dei lavori pubblici e' istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua e' determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare sotto la propria responsabilita' che il contratto di locazione e' stato registrato. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalita' di cui al comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprieta' sia pubblica sia privata, nonche', qualora le disponibilita' del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attivita' di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilita' nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati. ((I comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosita', erogati al locatore interessato a sanatoria della morosita' medesima, anche tramite l'associazione della proprieta' edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore)). Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entita' dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione. (( Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2005 la ripartizione e' effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6. )) Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonche' di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di parametri che premino anche la disponibilita' dei comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3. Qualora le risorse di cui al comma 5 non siano trasferite ai comuni entro novanta giorni dall'effettiva attribuzione delle stesse alle regioni e alle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa diffida alla regione o alla provincia autonoma inadempiente, nomina un commissario ad acta; gli oneri connessi alla nomina ed all'attivita' del commissario ad acta sono posti a carico dell'ente inadempiente. I comuni definiscono l'entita' e le modalita' di erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3, e' assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, rela- tive alle annualita' 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilita' sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla deliberazione del CIPE del 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella disponibilita' della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento. Il Ministero dei lavori pubblici provvedera', a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti per la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale esercizio, dall'applicazione dell'articolo 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo. Le disponibilita' del Fondo sociale, istituito ai sensi dell'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui al comma 1.

Testo in vigore dal 13 novembre 2004 al 20 dicembre 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 520/2000

    Questione infondata
    21 novembre 2000

    L'attribuzione alle Province autonome del Trentino-Alto Adige di competenza legislativa e amministrativa in materia di edilizia residenziale e di assistenza e beneficenza, non preclude allo Stato l'adozione delle misure previste dalla norma statale impugnata (la cui applicabilità alle Province autonome di Trento e Bolzano é espressamente prevista) in quanto esse si collegano al diritto all'abitazione la cui tutela, rientrando fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto della Costituzione, deve essere garantita attraverso la fissazione di livelli minimi ed uniformi su tutto il territorio nazionale. Pertanto non é fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 3 e 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 nella parte in cui, ove ritenuti applicabili alla Provincia di Trento, stabiliscono che requisiti minimi necessari per ottenere i contributi del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e i criteri per la determinazione della relativa entità siano individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici. - V. sentenza n. 217 del 1988 sulla tutela del diritto di abitazione nell'ambito della Costituzione. - PER LA CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE occorso in questa sentenza, si veda l'ordinanza n. 217/2001. L.T.

    Art. 11 Locazioni abitative · Art. 8 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 13 novembre 2004

Confronto con la versione in vigore dal 10 marzo 2001 al 13 novembre 2004. 39 parole tolte, 79 parole aggiunte.

… della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati. aggiunto: I comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosita', erogati al locatore interessato a sanatoria della morosita' medesima, anche tramite l'associazione della proprieta' edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in … in relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione. tolto: 5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 tolto: gennaio aggiunto: marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno tolto: 2001 aggiunto: 2005 la ripartizione e' effettuata dal Ministro tolto: dei lavori pubblici aggiunto: delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa tolto: in sede di aggiunto: con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tolto: in relazione al fabbisogno accertato dalle regioni e dalle province autonome per l'anno precedente aggiunto: sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6. tolto: Il fabbisogno e' comunicato al Ministero dei lavori pubblici entro il 30 ottobre di ciascun anno Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431~art11 · fonte del testo

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