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[1]L'Ufficio temporaneo di stralcio, istituito ai sensi delle disposizioni nel precedente articolo richiamate, provvedera' altresi' alla liquidazione ed assegnazione di rendita in favore degli Enti ecclesiastici conservati.1
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 27 giugno 1929 - Anno VII
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mosconi - Rocco.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 gennaio 1931, n. 28
1La L. 22 gennaio 1931, n. 28 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'efficacia delle disposizioni contenute nella legge 27 giugno 1929, n. 1044, e' prorogata al 30 giugno 1932".
Testo in vigore dal 12 febbraio 1931 al 16 dicembre 2009
