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L'efficacia delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1243, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1126, differita al 30 giugno 1929 col R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1941, convertito nella legge 2 dicembre 1928, n. 2835, e' prorogata fino al 30 giugno 1930.
Testo in vigore dal 28 giugno 1929 al 12 febbraio 1931
