Art. 4
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Qualora non esistano il coniuge o i parenti indicati nell'art. 1, il Ministero della guerra ha la facolta' di concedere il pagamento delle aliquote di cui all'articolo stesso, alle persone che provino di avere sostenuto spese per l'assistenza al militare durante l'infermita' e in conseguenza del decesso, o di avergli fornito alimenti prima della venuta alle armi.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1943 al 9 ottobre 2010
