Art. 1
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[1]Le aliquote dei premi di ferma e di rafferma dei sergenti e dei sergenti maggiori e le aliquote di indennita' di rafferme triennali dei carabinieri Reali e dei militari vincolati, o gia' vincolati, a rafferme triennali con premio, di cui all'art. 13 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 495, all'articolo 151 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329, in caso di decesso in servizio dei militari, vengono corrisposte, dedotti gli eventuali debiti lasciati verso l'Amministrazione militare, al coniuge superstite, sempreche' non sia stata pronunciata sentenza di separazione per colpa dello stesso coniuge superstite di entrambi i coniugi.
[2]In mancanza del coniuge superstite, tali aliquote vengono corrisposte, in ordine di precedenza, ai discendenti, ovvero al padre o, in mancanza, alla madre o, in mancanza di entrambi, ai fratelli e alle sorelle del defunto.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1943 al 9 ottobre 2010
