Provvedimento abrogato dalla l. 8 agosto 1977, n.513.
Abrogato dal 18 agosto 1977
Provvedimento abrogato dalla l. 8 agosto 1977, n.513.
Abrogato dal 18 agosto 1977
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2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 16 febbraio 1963 al 18 agosto 1977. 410 parole tolte, 9 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Alla predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori provvedera' un Comitato centrale costituito:
tolto: 1) del presidente nominato con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;
tolto: 2) di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del bilancio, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale;
tolto: 3) di nove rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno per la categoria dei dirigenti di azienda, di quattro rappresentanti dei datori di lavoro appartenenti alle categorie previste dall'articolo 10, lettera c), scelti tra quelli designati dalle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale, maggiormente rappresentative;
tolto: 4) di un ingegnere e di un architetto liberi professionisti, designati dai Consigli nazionali dell'Ordine;
tolto: 5) di un rappresentante degli istituti autonomi per le case popolari designato dal Ministro per i lavori pubblici, su proposta dell'Associazione nazionale tra gli Istituti autonomi per le case popolari;
tolto: 6) di un rappresentante dell'Ordine dei medici designato dall'Ordine stesso;
tolto: 7) di tre rappresentanti delle Organizzazioni cooperative designati dai Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su indicazione delle organizzazioni stesse maggiormente rappresentative. Per ognuno dei componenti del Comitato, ad esclusione del presidente, e' nominato un supplente. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici. Il Comitato elegge nel suo seno, il vice presidente. Per la validita' delle riunioni del Comitato e' necessario che la presidenza sia esercitata dal presidente o dal vice presidente. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza della meta' componenti piu' uno. Il presidente e il direttore generale della Questione case per lavoratori partecipano di diritto alle riunioni del Comitato, con voto consultivo. Il Comitato, quando lo ritenga necessario, puo' ascoltare i rappresentanti di Amministrazioni non incluse nella sua composizione. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di categoria non inferiore a direttore di divisione. Il Comitato ha sede in Roma presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Comitato centrale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume le funzioni esercitate per l'attuazione dei piani settennali previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43; e 26 novembre 1955, n. 1148, dal Comitato di attuazione indicato all'articolo 1 della citata legge n. 43.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1977, N.513
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-14;60~art13 · fonte del testo
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