All'articolo 31 della legge 5 luglio 1961, n. 635, sono aggiunti i seguenti commi: "Qualora, al termine di ciascun esercizio, l'ammontare delle garanzie assunte nell'esercizio stesso risulti inferiore al limite fissato in applicazione dal precedente comma, la differenza sara' portata in aumento del limite fissato per l'esercizio successivo. Detta differenza potra' essere utilizzata solamente nell'esercizio in cui e' stata riportata e le garanzie assunte fino alla concorrenza del suo ammontare non saranno computate ai fini del calcolo indicato nel precedente comma. L'ammontare delle garanzie, che si estinguono nello stesso esercizio in cui sono state assunte, non viene computato ai fini del calcolo indicato nel secondo comma del presente articolo".

Testo vigente dal 30 dicembre 1964

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1404~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari