Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, fissato in 400 miliardi di lire per l'anno 1968, e' elevato di 100 miliardi di lire ed e' portato, per lo stesso anno finanziario, a 500 miliardi di lire. Qualora alla fine dell'anno finanziario 1968 l'ammontare delle garanzie assunte a carico dello Stato risultasse inferiore a lire 500 miliardi, la differenza sara' portata in aumento dell'importo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, previsto per l'anno finanziario 1969.

Testo vigente dal 6 maggio 1969

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1969-04-21;167~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari