Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 agosto 1977 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →

Il comma ottavo dell'articolo 103 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' sostituito dal seguente: "Chiunque supera di non oltre 10 chilometri-ora i limiti massimi di velocita' consentiti e' soggetto alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 40.000". Il comma nono dello stesso articolo 103 e' sostituito dal seguente: "Chiunque supera di oltre 10 chilometri-ora i limiti massimi di velocita' consentiti e' punito con l'ammenda da L. 100.000 a L. 600.000".

Testo in vigore dal 31 agosto 1977 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;631~art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari