Art. 6 — Limitazione della tutela, della curatela della patria potestà

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[1]Fermo restando il disposto dell'art. 10 lettera b) del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, gli ebrei cittadini italiani metropolitani e libici non possono esercitare in Libia l'ufficio di tutore o curatore di minorenni od incapaci appartenenti a religione diversa da quella ebraica e che siano cittadini italiani metropolitani e libici.

[2]La privazione della patria potesta' nell'ipotesi prevista dall'art. 11 del Regio decreto-legge suddetto e' disposta dal giudice tutelare anche per i figli cittadini italiani libici, su istanza degli interessati o del pubblico ministero, o qualora trattisi di figli appartenenti alla religione mussulmana, del Cadi.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1942 al 9 febbraio 1944

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-10-09;1420~art6 · fonte del testo

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