Art. 3 — Appartenenza di cittadini italiani libici alla razza ebraica

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[1]Ad ogni effeto di legge e' considerato di razza ebraica il cittadino italiano libico:

[2]1° che dalla data del 1° gennaio 1942-XX professasse la religione ebraica, o fosse iscritto ad una comunita' israelitica della Libia, o facesse in qualsiasi modo manifestazioni di ebraismo;

[3]2° che sia nato da genitori o da padre di religione ebraica, salvo che egli non professi la religione mussulmana da data anteriore al 1° gennaio 1942-XX;

[4]3° che, essendo ignoto il padre, sia nato da madre di religione ebraica, salvo che egli professi da data anteriore al 1° gennaio 1942-XX la religione mussulmana.

[5]Per quanto riguarda l'appartenenza dei cittadini italiani metropolitani alla razza ebraica, rimane fermo il disposto dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza italiana, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1942 al 9 febbraio 1944

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-10-09;1420~art3 · fonte del testo

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