Art. 13 — Disciplina dell'esercizio delle professioni

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[1]La legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, concernente la disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica, integrata per quanto riguarda la professione di attuario dall'art. 20 della legge 9 febbraio 1942-XX, n. 194, e' estesa alla Libia con le seguenti modificazioni ed adattamenti:

[2]1° le norme riguardanti i cittadini italiani metropolitani di razza ebraica sono estese ai cittadini italiani libici di razza ebraica;

[3]2° per due anni dall'entrata in vigore della presente legge e' consentito ai professionisti di razza ebraica di assistere i cittadini italiani con statuto personale e successorio mussumano ed i cittadini italiani libici di religione mussulmana, oltre le persone appartenenti alla razza ebraica;

[4]3° la Commissione distrettuale prevista dall'art. 12 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, e' composta dal Primo presidente della Corte di appello di Tripoli o da un magistrato della Corte medesima da lui delegato, con funzioni di presidente, da un rappresentante del Governo, da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista e da un rappresentante dell'Associazione fascista dei professionisti ed artisti e dirigenti di azienda della Libia.

[5]I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Governatore generale.

[6]4° oltre che nei casi previsti dall'art. 20 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, la cancellazione dall'elenco speciale dei professionisti di razza ebraica e' effettuata anche in seguito all'applicazione di una delle misure di sicurezza previste dall'ordinamento di polizia per la Tripolitania e la Cirenaica approvato con R. decreto 6 luglio 1933-XI, n. 1104;

[7]5° le norme per la determinazione dei contributi da porsi a carico degli iscritti negli elenchi speciali della Libia, per il funzionamento della Commissione di cui al precedente n. 3 e di quella di cui all'art. 15 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, sono emanate dal Procuratore generale del Re Imperatore presso la Corte di appello di Tripoli;

[8]6° ai componenti la Commissione centrale prevista dall'art. 16 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, ne e' aggiunto uno, designato dal Ministro per l'Africa Italiana, quando si tratti di ricorsi contro provvedimenti adottati dalla Commissione di cui ai commi precedenti;

[9]7° i termini previsti dagli articoli 6 e 24 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, decorrono dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale del Governo della Libia.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1942 al 9 febbraio 1944

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-10-09;1420~art13 · fonte del testo

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