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[1]Sono abrogati gli articoli 491, 492 e 493 del Codice di commercio e ogni altra disposizione contraria alla presente legge.
[2]Nulla e' innovato alla giurisdizione civile dei comandanti di porto stabilita dalla legge 31 dicembre 1928, n. 3119.
Testo in vigore dal 28 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
