Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 agosto 1938 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I decreti del Capo del Governo, emanati agli effetti del precedente articolo, oltre a contenere l'elenco dei prodotti industriali e delle applicazioni, a cui i divieti si riferiscono, dovranno stabilire la data di decorrenza dei divieti e, occorrendo, le modalita' di esecuzione e le eventuali norme per le sostituzioni. Con gli stessi decreti potranno essere fissati, previo parere delle competenti Corporazioni, i prezzi di vendita dei prodotti nazionali.
[2]Tali decreti saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Testo in vigore dal 11 agosto 1938 al 16 dicembre 2009
