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E' data facolta' al Capo del Governo su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per le comunicazioni e per gli scambi e per le valute, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, il Commissario generale per le fabbricazioni di guerra e le Corporazioni interessate, di vietare, con propri decreti, l'impiego di rame, nichel, stagno, cromo, cobalto e loro leghe, nelle categorie di prodotti industriali o in ogni altra applicazione, nelle quali detti metalli e loro leghe possono essere sostituiti con metalli di produzione nazionale.
Testo in vigore dal 11 agosto 1938 al 16 dicembre 2009
