Art. 99
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[1]Chiunque scientemente abbia nascosto od ammesso al suo servizio un renitente, e' punito colla detenzione estensibile a sei mesi.
[2]Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente e' punito colla detenzione da un mese ad un anno.
[3]La stessa pena si deve applicare a coloro che con colpevoli maneggi abbiano impedita o ritardata la presentazione all'arruolamento di un inscritto.
[4]Se il colpevole e' un ufficiale pubblico, ministro del culto, agente od impiegato del Governo, la pena si puo' estendere a due anni di detenzione con l'aggiunta di una multa estensibile a lire 2000.
[5]Le disposizioni di questo articolo non saranno applicabili alla moglie, agli ascendenti o discendenti, ai fratelli o sorelle od affini in eguale grado, o zii o nipoti del renitente.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
