Art. 98
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[1]I renitenti che si presentano spontanei, o che vengono arrestati, devono dal Consiglio di leva essere esaminati e, qualora siano riconosciuti idonei al servizio militare, essere arruolati ed inviati subito sotto le armi, salvo che provino che, qualunque sara' per essere l'esito del giudizio a cui verranno sottoposti pel reato di renitenza, abbiano diritto alla riduzione di ferma.
[2]Essi saranno quindi denunziati all'autorita' giudiziaria la quale procedera' contro i medesimi a senso degli articoli 94 e 97 della presente legge.
[3]I renitenti per i quali i Consigli di leva revocano la dichiarazione di renitenza gia' pronunciata, o, se denunziati alla autorita', giudiziaria per tale reato, siano assolti, potranno ottenere la riduzione di ferma, sempre quando, all'atto della richiesta si trovino tuttora nelle condizioni che conferiscono tale diritto.
[4]I renitenti condannati non potranno invece in nessun caso essere ammessi al beneficio della ferma ridotta.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
