Art. 97
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[1]I renitenti arrestati sono puniti colla detenzione da uno a due anni. Quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza incorrono nella pena della detenzione da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena della detenzione da sei mesi ad un anno.
[2]I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti colla detenzione da un mese ad un anno. Sono puniti colla detenzione da uno a sei mesi se presentatisi spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza; colla detenzione estensibile a tre mesi, se presentatisi spontaneamente entro l'anno.
[3]Le pene in questo articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.
[4]La pena alla quale saranno condannati i renitenti avviati alle armi verra' da essi scontata quando saranno inviati in congedo illimitato.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
