Art. 96
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[1]La lista dei renitenti e' pubblicata dai comandanti di porto allo scadere dei due mesi dopo la chiusura della seconda sessione di leva.
[2]Per cura degli stessi comandanti di porto vengono cancellati dalla lista dei renitenti coloro che si presentarono spontanei, nonche' gli arrestati ed i morti.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
