Art. 95
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Gli inscritti di leva sottoposti all'arruolamento come e' indicato all'art. 26 della presente legge, che senza legittimo motivo, dopo l'ordine di partenza, non siano giunti al corpo, sono considerati e puniti quali disertori, trascorsi cinque giorni di ritardo da quello nel quale avrebbe dovuto aver luogo la loro presentazione al corpo.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
