Art. 93
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Gli inscritti di leva che, allo scopo di conseguire la riforma, abbiano simulato infermita' od imperfezioni con atti tali da poter indurre in errore l'autorita' competente, sono puniti colla detenzione da uno a tre mesi.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
