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[1]Gli inscritti colpevoli di essersi procacciate infermita' temporanee o permanenti, allo scopo di esimersi dal servizio militare marittimo, sono puniti con la reclusione estensibile ad un anno.

[2]Scontata la pena, qualora risultino abili al servizio, vengono arruolati.

[3]I medici, chirurghi, flebotomi, speziali o farmacisti i quali abbiano favorito questi reati, sono puniti colla pena della reclusione da sei mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a lire 2000.

[4]Qualora del reato stesso si siano resi complici cittadini non compresi nelle categorie sopra indicate, essi saranno puniti con la reclusione da tre mesi ad un anno, oltre ad una multa estensibile a lire 1000.

Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1066~art92 · fonte del testo

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