Art. 91
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[1]L'inscritto che, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commette in territorio estero dei reati preveduti nella presente legge o nel Codice penale, e' punito secondo la legge italiana, ancorche' non si trovi nel Regno.
[2]Il cittadino o lo straniero che in territorio estero concorre in qualsiasi modo nel reato commesso dall'inscritto, soggiace alle pene stabilite dalla legge italiana ancorche' non si trovi nel territorio del Regno.
[3]Se sia stato giudicato all'estero pel medesimo fatto, puo' essere giudicato nel Regno se il Ministro per la giustizia ne faccia richiesta.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
