Art. 90
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Gli inscritti di leva che scientemente producano documenti falsi od infedeli sono puniti colla detenzione estensibile ad un anno.
[2]Essi vanno inoltre soggetti alle pene stabilite dalla legge, qualora siano incorsi nel reato di falsita'.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
