Art. 88
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Alle pene stabilite nei due precedenti articoli 86 e 87 sono pure sottoposti gli inscritti di leva, i quali siansi resi in qualche modo colpevoli dei reati nei medesimi contemplati.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
