Art. 87
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
La omissione o la indebita cancellazione, fatta scientemente, dalle liste per la leva di mare, di un giovane cancellato dalle liste della leva di terra come soggetto alla leva marittima, sono punite con la detenzione e con multa estensibile a lire 2000 oltre le maggiori pene per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
