Art. 86
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[1]Coloro che con frodi o raggiri abbiano cooperato a che un giovane il quale dovesse far parte della leva di mare venga abbandonato alla leva di terra, e coloro che in egual modo abbiano cooperato a far concorrere alla leva di mare un giovane che non avesse i requisiti per appartenervi, saranno puniti con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 500, salvo le pene maggiori, se vi e' luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.
[2]I dirigenti di cantieri navali e stabilimenti meccanici o industriali che ostacolino o traggano in inganno i comandanti di porto negli accertamenti previsti dall'art. 7 della presente legge sono puniti con la multa da lire 2000 a lire 10,000.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
