Art. 84
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[1]I marinai arruolati per effetto del precedente articolo 82 saranno congedati al ritorno della Regia nave in un porto del Regno, o quando questa ricevesse gli individui destinati a surrogarli.
[2]Ai predetti marinai saranno forniti, a spese dello Stato, i mezzi per ritornare nel luogo del rispettivo domicilio.
[3]Sono pure a carico dello Stato le maggiori spese debitamente giustificate, che i rispettivi armatori avessero dovuto incontrare per surrogare i marinai levati dalle loro navi, a tenore del predetto articolo 82.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
