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[1]I marinai arruolati per effetto del precedente articolo 82 saranno congedati al ritorno della Regia nave in un porto del Regno, o quando questa ricevesse gli individui destinati a surrogarli.

[2]Ai predetti marinai saranno forniti, a spese dello Stato, i mezzi per ritornare nel luogo del rispettivo domicilio.

[3]Sono pure a carico dello Stato le maggiori spese debitamente giustificate, che i rispettivi armatori avessero dovuto incontrare per surrogare i marinai levati dalle loro navi, a tenore del predetto articolo 82.

Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1066~art84 · fonte del testo

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