Art. 83
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[1]Per stabilire il numero degli individui corrispondenti al quarto dell'equipaggio delle navi mercantili, in conformita' del precedente articolo, dal totale del medesimo si dovranno dedurre tutti i graduati, i mozzi, il carpentiere di bordo, i cuochi ed i domestici; sul rimanente, dopo eseguita tale deduzione, potra' esserne arruolata la quarta parte.
[2]La sorte designera' quelli che dovranno venire assunti in servizio.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
