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[1]I comandanti delle Regie navi che, trovandosi all'estero, fossero nella assoluta necessita' di provvedere alla deficienza di marinai nel loro equipaggio, allo scopo di non compromettere la missione loro affidata, potranno in tempo di guerra levare marinai dai bastimenti mercantili nazionali che fossero ancorati nei porti esteri, fino alla concorrenza del quarto dell'equipaggio dei medesimi.

[2]Tale facolta' accordata ai comandanti delle Regie navi comincia soltanto allorche' il numero degli individui appartenenti al corpo Reale equipaggi marittimi, imbarcatovi a tenore delle rispettive tabelle di armamento, trovasi ridotto del quarto sul totale assegnato al bastimento medesimo fra le varie specialita' del corpo predetto.

[3]Nei porti, nei quali risiede un ufficiale consolare dello Stato, l'ordine di levare marinai mercantili nazionali, a seconda di quanto e' stabilito dal presente articolo, dovra' essere dato da lui sulla richiesta dei comandanti suddetti.

Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1066~art82 · fonte del testo

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