Art. 8
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Spetta ai tribunali ordinari:
[2]1° conoscere delle contravvenzioni alla presente legge per le quali si possa far luogo ad applicazione di pena;
[3]2° definire le questioni di controversa cittadinanza, di domicilio o di eta';
[4]3° pronunciare sopra contesi diritti civili o di figliazione.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
