Art. 79
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Gli individui arruolati per causa di leva straordinaria non contraggono ferma di servizio, ma rimangono sotto le armi fin che dura il bisogno.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
