Art. 77
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E' applicabile agli inscritti della leva straordinaria la provvisoria dispensa stabilita dal precedente articolo 62 quando risultino trovarsi nei casi ivi specificati; ed e' estesa pur anco a coloro che prima della presentazione al Parlamento del progetto di legge per la leva straordinaria si trovassero regolarmente all'estero o facenti parte dell'equipaggio di navi estere fuori dello Stato.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
