Art. 75
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Nell'eseguire le leve straordinarie sara' dapprima chiamata la classe degli inscritti i quali nel corso dell'anno compiono il 19° anno di eta', e poscia quella dei giovani che nell'anno medesimo raggiungono l'eta' di 18 anni.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
