Art. 73
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[1]Oltre alle leve ordinarie possono per legge essere autorizzate leve straordinarie sui giovani soggetti alla leva marittima che ancora non raggiunsero l'eta' per essere chiamati alla leva ordinaria.
[2]In caso di proroga del Parlamento la chiamata delle leve straordinarie, per circostanze di guerra, potra' farsi con decreto Reale.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
