Art. 72
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
In apposito capitolo del bilancio della Marina saranno annualmente stabilite le somme occorrenti per soprassoldi e per gratificazioni ai raffermati.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
