Art. 70
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
In caso di sospensione dal grado o dalla classe, i militari perdono il soprassoldo di rafferma per la durata di tale castigo.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
