Art. 68
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[1]Le norme per le rafferme ai sottufficiali e graduati del corpo Reale equipaggi marittimi sono stabilite dall'ordinamento del corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.
[2]Valgono inoltre le norme dettate dagli articoli seguenti.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
