Art. 65
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il diritto di essere inviato in congedo illimitato, di essere ammesso alla riduzione di ferma e di ottenere il congedo assoluto, e' sospeso in tempo di guerra e quando si ordinasse la chiamata sotto le armi delle classi in congedo illimitato.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
