Art. 63
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[1]I militari in navigazione sulle navi dello Stato, quantunque abbiano compiuta la loro ferma, non sono congedati che al ritorno del bastimento in un porto del Regno.
[2]Gli equipaggi delle navi destinate all'estero dovranno pero' essere formati con militari i quali non compiano la loro ferma di servizio effettivo se non all'epoca presumibile del ritorno del bastimento in un porto dello Stato.
[3]I militari destinati a terra o su navi stazionarie all'estero potranno essere congedati anche dopo compiuta la loro ferma qualora non vi sia la possibilita' di disporre il loro rimpatrio in tempo.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
