Art. 58
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Per la commutazione della ferma di leva in quella volontaria di quattro o di sei anni e per gli effetti della stessa valgono le norme stabilite dall'art. 8 e dall'art. 37 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
