Art. 57
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Contraggono la ferma di sei, di quattro e di tre anni i volontari, e la decorrenza e' regolata dal testo unico dell'ordinamento del corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con R. decreto 21 agosto 1924, n. 1525, e sue successive modificazioni.
[2]Gli aspiranti alla nomina ad ufficiale subalterno in uno dei corpi militari della Regia marina debbono contrarre arruolamento volontario nella R. marina con la ferma nel corpo Reale equipaggi marittimi della durata e decorrenza stabilita dalla legge sull'ordinamento della Regia marina.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
